AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   La legge di conversione del presente decreto, oltre  a  convertire
il decreto (art. 1, comma 1), contiene anche altre disposizioni (art.
1, comma 2, e articoli 2 e 3) il cui testo e' riportato in appendice.
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  129,  comma  2,  del  testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917,  come sostituito dall'articolo 11, comma 1,
lettera h),  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413  (a)  ,  deve
intendersi  applicabile  anche  per  la  determinazione  del  reddito
imponibile delle unita' immobiliari urbane non di  lusso,  secondo  i
criteri  di  cui  alla legge 2 luglio 1949, n. 408 (b) , direttamente
adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari,
quando il canone che sarebbe ritraibile, per  effetto  di  regimi  di
determinazione legale, dalla locazione di tali unita', ridotto del 25
per  cento,  risulti  inferiore  per oltre un quinto al reddito medio
ordinario risultante dall'applicazione delle tariffe d'estimo di  cui
al  decreto  del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30  settembre  1991,  supplemento
straordinario  n.  9  (c)  ;  in  tale  caso il reddito imponibile e'
determinato in misura pari a quella del canone ritraibile ridotto del
25 per cento. Per le unita' immobiliari site nella citta' di  Venezia
centro  e  nelle  isole  della  Giudecca,  di  Murano e di Burano, la
presente disposizione si applica con riferimento al canone ritraibile
ridotto del 40 per cento. Per unita' immobiliare direttamente adibita
ad  abitazione  principale  deve  intendersi  quella  nella  quale il
contribuente, che la possiede a titolo  di  proprieta',  usufrutto  o
altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
  2.  Agli  atti  pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o
emanati ed alle scritture private autenticate a decorrere dalla  data
di  entrata  in  vigore  del presente decreto, nonche' alle scritture
private   non   autenticate   presentate   per    la    registrazione
successivamente  alla  medesima data, si applicano le disposizioni di
cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 2 del  decreto-legge  7  febbraio
1985,  n.  12,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 aprile
1985, n. 118, come modificate dall'articolo 5-bis  del  decreto-legge
29  ottobre  1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1986, n. 899 (d) , a condizione che nell'atto di acquisto
il compratore dichiari, a pena di  decadenza,  ((  di  non  possedere
altro  fabbricato  o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione e di
volerlo adibire a propria abitazione principale, anche avendo )) gia'
usufruito,   quale   acquirente,    delle    agevolazioni    previste
dall'articolo  1  della legge 22 aprile 1982, n. 168, dall'articolo 2
del  decreto-legge  7  febbraio  1985,   n.   12,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 5 aprile 1985, n. 118, nonche' di quelle
previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre  1991,  n.
415, dall'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992,
n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, dall'articolo
2,  commi  2  e  3,  del  decreto-legge  24  luglio  1992,  n.   348,
dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n.
388, dall'articolo 1, commi 2 e  3,  del  decreto-legge  24  novembre
1992,  n.  455 (e) , e dal presente comma. Se gli immobili acquistati
con i benefici previsti dal presente comma vengono  ceduti  a  titolo
oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dalla
data dell'atto del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro,
ipotecaria  e  catastale  nella misura ordinaria, con una soprattassa
del 30 per cento delle  imposte  stesse,  ovvero,  se  si  tratta  di
cessioni  soggette  all'imposta  sul  valore  aggiunto, e' dovuta una
penalita' pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria  dell'imposta
sul  valore  aggiunto e quella agevolata, aumentata del 30 per cento.
La disposizione prevista dal precedente periodo non  si  applica  nel
caso   in   cui  il  contribuente,  entro  un  anno  dall'alienazione
dell'immobile acquistato con i benefici di  cui  al  presente  comma,
proceda   all'acquisto   di  altro  immobile  da  adibire  a  propria
abitazione principale.
  3. Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che  sussistano
tutte  le  condizioni  ed  i  requisiti  previsti, anche per gli atti
pubblici formati, gli atti  giudiziari  pubblicati  o  emanati  e  le
scritture  private autenticate successivamente al 1› gennaio 1992, se
il contribuente, che non aveva potuto richiedere i benefici che erano
stabiliti dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991,  n.
415  (e),  presenta  istanza, a pena di decadenza entro un anno dalla
data dell'atto, all'ufficio del registro  competente,  per  usufruire
delle  agevolazioni  e  contestualmente  dichiara,  ai sensi e con le
modalita' dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15  (f),  la
sussistenza  delle  condizioni  e dei requisiti indicati dal comma 2;
per gli atti pubblici  formati,  gli  atti  giudiziari  pubblicati  o
emanati,  le scritture private autenticate e le scritture private non
autenticate gia' sottoposti alla registrazione nel  predetto  periodo
con  l'assolvimento  delle  imposte in misura normale, si fa luogo al
rimborso delle  medesime  imposte  se  il  contribuente,  sempre  che
sussistano le condizioni ed i requisiti sopra richiamati, con istanza
da   presentarsi  allo  stesso  ufficio  presso  il  quale  e'  stato
registrato l'atto di acquisto, presenta la dichiarazione  sostitutiva
di cui al presente comma.
  4.  All'articolo  7  del  decreto-legge  11  luglio  1992,  n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (g),
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  " 3- bis. L'imposta e' ridotta del 50 per cento  per  i  fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.";
    b) nel comma 4 e' aggiunta la seguente lettera:
   " i- bis) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo
87,  comma  1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986,   n.   917,   e   successive   modificazioni  (a)  ,  destinati
esclusivamente  allo  svolgimento  di  attivita'   istituzionali   di
carattere assistenziale e sanitario.".
(( 4-bis. Le persone fisiche non residenti del territorio          ))
(( dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta       ))
(( comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30        ))
(( dicembre 1992, n. 504 (h), in unica soluzione entro la scadenza ))
(( del mese di dicembre prevista dal medesimo decreto, con         ))
(( applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento. Non  ))
(( si applicano, altresi', le sanzioni nei confronti dei predetti  ))
(( soggetti che effettuano, entro la data del 15 dicembre 1993, il ))
(( versamento dell'imposta straordinaria immobiliare di cui        ))
(( all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,        ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.    ))
(( 359 (g); in tal caso sono dovuti gli interessi nella misura     ))
(( sopra indicata.                                                 ))
(( 4-ter. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma         ))
(( 3, quarto periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,    ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.    ))
(( 359    (g),    e dell'articolo 8, comma 2, del decreto          ))
(( legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (h), per i cittadini       ))
(( italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera ))
(( direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'          ))
(( immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in  ))
(( Italia, a condizione che non risulti locata.                    ))
  5.  A  decorrere  dal periodo di imposta per il quale non e' ancora
scaduto, alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  il
termine  per  la  presentazione  della  dichiarazione dei redditi, e'
abrogato il comma 4 dell'articolo 38 del testo  unico  delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (a).
(( 5-bis. A decorrere dal periodo d'imposta per il quale non e'    ))
(( ancora scaduto, alla data di entrata in vigore del presente     ))
(( decreto, il termine per la presentazione della dichiarazione    ))
(( dei redditi, al comma 5 dell'articolo 38 del testo unico delle  ))
(( imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della ))
(( Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a), dopo le parole:        ))
(( "all'ufficio delle imposte" sono inserite le seguenti: "ed al   ))
(( comune ove e' ubicato l'immobile".                              ))
(( 5-ter. Il termine stabilito dal secondo comma                   ))
(( dell'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e         ))
(( successive modificazioni, da ultimo prorogato al 31 dicembre    ))
(( 1992 dall'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre   ))
(( 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6      ))
(( febbraio 1992, n. 66 (i), e' differito al 31 dicembre 1993.     ))
 
             (a)  Si  trascrivono, secondo l'ordine progressivo degli
          articoli, le disposizioni del testo unico delle imposte sui
          redditi, approvato con D.P.R.  n.  917/1986,  modificate  o
          alle quali il presente articolo fa rinvio:
             "Art. 38 (come modificato dal presente articolo) (Unita'
          immobiliari  non  locate).  -  1.  Il reddito determinato a
          norma dei precedenti articoli e' ridotto all'80  per  cento
          per   le   unita'  immobiliari,  non  adibite  all'uso  del
          possessore o di suoi  familiari,  rimaste  non  locate  per
          l'intero  periodo di imposta per cause non dipendenti dalla
          volonta' del possessore.
             2. Il reddito e' ridotto al 20 per cento:
               a) per le unita' immobiliari ad uso di  abitazione  di
          nuova  costruzione,  limitatamente  al  periodo di diciotto
          mesi dalla data  del  certificato  di  abitabilita'  o,  in
          mancanza, dalla data in cui sono divenute abitabili;
               b)  per  le unita' immobiliari per le quali sono state
          rilasciate  licenze,  concessioni  o   autorizzazioni   per
          restauro,   risanamento   conservativo  o  ristrutturazione
          edilizia,  limitatamente  al  periodo  di   validita'   del
          provvedimento.
             3.  Se  le  unita'  immobiliari  ad  uso  di abitazione,
          possedute  in  aggiunta  a  quelle  adibite  ad  abitazione
          principale   del   possessore   o   di   suoi  familiari  o
          all'esercizio  di  arti  e   professioni   o   di   imprese
          commerciali   da   parte   degli  stessi,  sono  utilizzate
          direttamente,  anche   come   residenze   secondarie,   dal
          possessore  o  da  suoi  familiari o sono comunque tenute a
          propria disposizione, il reddito e' aumentato di un terzo.
             4. (Soppresso).
             5. Le disposizioni dei  commi  1  e  2  si  applicano  a
          condizione  che  il  contribuente denunci all'ufficio delle
          imposte ed al comune ove e' ubicato l'immobile lo stato  di
          non  locazione  entro  tre  mesi dalla data in cui ha avuto
          inizio e che ne attesti la durata nella  dichiarazione  dei
          redditi".
             "Art.  87 (Soggetti passivi) , comma 1, lettera c). - 1.
          Sono  soggetti  all'imposta  sul  reddito   delle   persone
          giuridiche:
               a)-b) (omissis) ;
               c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          residenti  nel  territorio  dello  Stato, che non hanno per
          oggetto esclusivo o  principale  l'esercizio  di  attivita'
          commerciali;".
            "Art.   129  (Terreni  e  fabbricati  soggetti  a  regimi
          vincolistici), comma 2 (come sostituito dall'art. 11, comma
          1, lettera h), legge n. 413/1991). - Per i fabbricati  dati
          in  locazione,  qualora  per  effetto  di  regimi legali di
          determinazione del canone questo, ridotto del 25 per cento,
          risulta  inferiore  per  oltre  un  quinto al reddito medio
          ordinario di cui  al  comma  1  dell'art.  34,  il  reddito
          imponibile  e'  determinato dal canone di locazione ridotto
          del 25 per cento. Per i fabbricati  siti  nella  citta'  di
          Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di
          Burano,  l'importo  massimo  deducibile  di  cui  sopra  e'
          determinato nella misura forfetaria del 40 per cento".
             (b)  La  legge  n.  408/1949  reca:  "Disposizioni   per
          l'incremento  delle  costruzioni  edilizie".  L'art.  13 di
          detta legge prevede l'emanazione di un decreto del Ministro
          dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze, con
          il quale debbono essere fissate le caratteristiche  per  la
          classifica  delle  abitazioni  di lusso. Con D.M.  2 agosto
          1969 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  218  del  27
          agosto  1969)  si  e'  provveduto, da ultimo, a determinare
          dette caratteristiche.
             (c) Il suppl. straord. n. 9 alla  Gazzetta  Ufficiale  -
          serie  generale - n. 229 del 30 settembre 1991, pubblica il
          D.M. 27 settembre 1991 con il quale sono state  determinate
          le  tariffe  di  estimo delle unita' immobiliari urbane per
          l'intero territorio  nazionale,  in  attuazione  di  quanto
          disposto  con  D.M.  20  gennaio  1990.   Il supplemento e'
          suddiviso in 95 fascicoli,  ognuno  dei  quali  riporta  le
          tariffe di estimo relative a ciascuna provincia.
             (d)  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2  del D.L. n.
          12/1985 recante misure finanziarie in favore delle aree  ad
          alta tensione abitativa:
             "Art.  2 (Norme fiscali per l'edilizia abitativa) . - 1.
          Fino al 31 dicembre 1985, i trasferimenti a titolo oneroso,
          effettuati nei confronti di persone fisiche da soggetti che
          non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione,
          di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso  di
          abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto
          ministeriale   2  agosto  1969  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 218  del  27  agosto  1969,  indipendentemente
          dalla   data   della   loro   costruzione,   sono  soggetti
          all'imposta di registro del due per cento ed  alle  imposte
          fisse  ipotecarie  e catastali, a condizione che l'immobile
          acquistato sia ubicato nel comune ove  l'acquirente  ha  la
          propria residenza o, se diverso, in quello in cui svolge la
          propria  attivita'  o, se trasferito all'estero per ragioni
          di lavoro, in quello nel quale ha  sede  l'impresa  da  cui
          dipende e che nell'atto di acquisto il compratore dichiari,
          a  pena  di  decadenza, di non possedere altro fabbricato o
          porzioni di fabbricato destinati ad abitazione  nel  comune
          ove  e' situato l'immobile acquistato, di volerlo adibire a
          propria abitazione e  di  non  aver  gia'  usufruito  delle
          agevolazioni  previste  dal  presente  comma.  In  caso  di
          dichiarazione mendace sono dovute le imposte  nella  misura
          ordinaria  nonche'  una  soprattassa  del  trenta per cento
          delle imposte stesse. Le disposizioni del presente comma si
          applicano agli atti pubblici formati, agli atti  giudiziari
          pubblicati  o emanati ed alle scritture private autenticate
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          nonche'  alle  scritture private non autenticate presentate
          per la registrazione da tale data.
             2. Fino al 31 dicembre 1985, sono soggetti  all'aliquota
          del  due  per  cento  dell'imposta  sul  valore aggiunto le
          cessioni di fabbricati o porzioni di  fabbricato  destinati
          ad  uso di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui
          al   citato   decreto   ministeriale   2    agosto    1969,
          indipendentemente   dalla   data  delle  loro  costruzione,
          effettuate,  alle  condizioni  previste  dal  comma  1,  da
          soggetti  diversi  dalle imprese costruttrici nei confronti
          di persone fisiche, ovvero di cooperative e  loro  consorzi
          aventi  i  requisiti indicati all'art.   14 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.   601,  e
          successive modificazioni, costituite da persone fisiche per
          la costruzione o l'acquisto di immobili da destinare ad uso
          di abitazione.
             3.  Sono soggette alla stessa aliquota del due per cento
          della imposta sul valore aggiunto le cessioni di fabbricati
          o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione non
          di lusso, secondo  i  criteri  di  cui  al  citato  decreto
          ministeriale  2  agosto 1969, costruiti anteriormente al 18
          luglio 1949, effettuate, nei  termini  ed  alle  condizioni
          previste nel comma 1, da imprese costruttrici nei confronti
          di   persone  fisiche,  ovvero  delle  cooperative  e  loro
          consorzi di cui al precedente comma.
             4.  In  caso  di  dichiarazione  mendace  l'ufficio  del
          registro  presso  cui  sono  stati  registrati  gli atti di
          cessione di  cui  ai  commi  2  e  3  deve  recuperare  nei
          confronti   degli   acquirenti   una  penalita'  pari  alla
          differenza  fra   l'aliquota   del   diciotto   per   cento
          dell'imposta   sul  valore  aggiunto  e  quella  agevolata,
          aumentata del trenta per cento.
             5.  Per  gli  incrementi  di  valore  conseguenti   alle
          cessioni  e  ai trasferimenti effettuati ai sensi dei commi
          precedenti, l'imposta di cui all'art.  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e suc-
          cessive  modificazioni,  e'  ridotta al cinquanta per cento
          indipendentemente dalla data di costruzione dei  fabbricati
          o delle porzioni di fabbricati.
             6.  All'onere  derivante  dall'applicazione del presente
          articolo,  valutato  in  lire  400  miliardi   per   l'anno
          finanziario  1985, si provvede, quanto a lire 300 miliardi,
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto  al  cap.  6862  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  del  tesoro  per  l'anno  finanziario  medesimo,
          all'uopo      restando      corrispondentemente     ridotta
          l'autorizzazione  di  spesa  recata  per  il   detto   anno
          finanziario dalla legge 16 maggio 1984, n. 138, e, quanto a
          lire  100  miliardi mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento iscritto al cap. 6805 del  medesimo  stato  di
          previsione.
             7.  L'aumento previsto dall'art. 8 della legge 22 aprile
          1982, n.   168, ai fini della  determinazione  del  reddito
          delle  unita'  immobiliari  destinate  ad uso di abitazione
          ubicate  nei  comuni  indicati  nel  medesimo  art.  8,  e'
          stabilito nella misura del 300 per cento.
             8.  Le  disposizioni  dell'art.  8 della legge 22 aprile
          1982, n. 168, come modificate dal precedente  comma  7,  si
          applicano,  altresi',  ai  fini  della  determinazione  del
          reddito  delle  unita'  immobiliari  destinate  ad  uso  di
          abitazione ubicate nei comuni di cui al successivo art. 5.
             9.  Le  disposizioni  di  cui  ai precedenti commi 7 e 8
          hanno effetto dal periodo d'imposta avente inizio  dopo  il
          31 dicembre 1984.
             9- bis. Qualora gli enti e le imprese indicati nel primo
          e nel secondo comma dell'art. 1 della legge 22 aprile 1982,
          n. 168, intendano trasferire, alle condizioni e con i tempi
          ivi  indicati,  entro  il  termine  del  31  dicembre 1985,
          immobili locati, devono comunicare il  prezzo  e  le  altre
          condizioni  di  vendita al locatario che puo' esercitare il
          diritto di prelazione entro il termine di  sessanta  giorni
          dal ricevimento della comunicazione.
             9-  ter. Per le vendite di beni immobili posti in essere
          nei territori extra doganali  di  Campione  e  Livigno  dai
          soggetti  indicati nei precedenti commi 2 e 3, si applicano
          l'imposta di registro con l'aliquota del 2 per cento  e  le
          imposte fisse ipotecarie e catastali".
             Si riporta inoltre il testo dell'art. 5- bis del D.L. n.
          708/1986    recante   misure   urgenti   per   fronteggiare
          l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative:
             "Art. 5- bis. - 1. Le disposizioni di cui ai commi da  1
          a  5  e  quelle  di  cui  al  comma  9- bis dell'art. 2 del
          decreto-legge 7  febbraio  1985,  n.  12,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   5  aprile  1985,  n.  118,
          continuano  ad  applicarsi  fino  al  31   dicembre   1987.
          L'aliquota del 2 per cento ai fini dell'imposta di registro
          di cui ai commi 1 e 9- bis del predetto articolo e' elevata
          al 4 per cento.
             2.  Tale  beneficio  viene  esteso ai cittadini italiani
          emigrati  all'estero  che  acquistino  la  prima  casa  sul
          territorio italiano.
             3.  All'onere  derivante  dalle minori entrate di cui al
          comma 1, valutato per l'anno 1987 in lire 180 miliardi,  si
          provvede   con  una  corrispondente  quota  delle  maggiori
          entrate, realizzate successivamente alla presentazione  del
          bilancio  di  previsione  dello  Stato per l'anno medesimo,
          derivanti  dai  decreti  del  Presidente  della  Repubblica
          adottati ai sensi della legge 25 marzo 1986, n. 73, recante
          delega  al  Governo  per  l'emanazione di norme concernenti
          l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione  sui
          prodotti  petroliferi  con  riferimento  alla  riduzione  o
          all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti.
             4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
             (e)  Il  testo  dell'art.  1  della  legge  n. 168/1982,
          recante: "Misure  fiscali  per  lo  sviluppo  dell'edilizia
          abitativa", e' il seguente:
             "Art.  1.  -  Fino  al  31  dicembre 1983, sono soggette
          all'aliquota del due per cento  della  imposta  sul  valore
          aggiunto  stabilita  dall'art.  8,  primo comma, n. 1), del
          decreto-legge 31 ottobre  1980,  n.  693,  convertito,  con
          modificazioni,  nella  legge  22  dicembre  1980,  n.  891,
          nonche' alle imposte ipotecarie e  catastali  nella  misura
          fissa,  le  cessioni  che comportano il trasferimento della
          proprieta'  di  fabbricati  o   porzioni   di   fabbricato,
          indipendentemente   dalla   data  della  loro  costruzione,
          effettuate da enti pubblici previdenziali,  da  imprese  di
          assicurazione  e da imprese che hanno per oggetto esclusivo
          o principale l'acquisto, la  gestione  e  l'alienazione  di
          immobili.  Per  le cessioni che comportano il trasferimento
          della proprieta' di immobili destinati ad uso di abitazione
          le  agevolazioni  si  applicano  a   condizione   che   gli
          acquirenti   siano   persone  fisiche  che  non  acquistano
          nell'esercizio di impresa, arte o professione, ovvero coop-
          erative aventi i requisiti indicati all'art. 14 del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  601,
          e  successive  modificazioni, costituite da persone fisiche
          per la costruzione o l'acquisto di immobili da destinare ad
          uso di abitazione.  Per  le  cessioni  che  comportano  nei
          confronti  di  qualsiasi  soggetto  il  trasferimento della
          proprieta' di immobili destinati ad uso diverso  da  quello
          di  abitazione,  le  agevolazioni si applicano a condizione
          che gli immobili stessi siano ubicati in fabbricati di  cui
          costituiscano  una  superficie non superiore al venticinque
          per cento di quella totale dei piani fuori terra.
             Fino  alla  stessa  data  del  31  dicembre  1983,  sono
          soggetti  all'imposta  di registro nella misura ridotta del
          due per cento e alle  imposte  ipotecarie  e  catastali  in
          misura fissa i trasferimenti della proprieta' di fabbricati
          o  porzioni  di fabbricato di cui al comma precedente posti
          in essere nei termini e alle  condizioni  ivi  previsti  da
          enti   non   aventi  per  oggetto  esclusivo  o  principale
          l'esercizio  di  attivita'  commerciali  o   agricole   nei
          confronti  di  persone  fisiche  o  di cooperative aventi i
          requisiti  indicati  nello  stesso  comma   qualora   venga
          trasferita   la   proprieta'   di   immobili  destinati  ad
          abitazione, nonche' nei confronti di qualsiasi soggetto nel
          caso  di  trasferimento  della   proprieta'   di   immobili
          destinati ad uso diverso da quello di abitazione sempreche'
          gli  immobili  stessi  siano  ubicati  in fabbricati di cui
          costituiscano una superficie non superiore  al  venticinque
          per  cento  di  quella  totale  dei  piani  fuori terra. La
          disposizione si applica agli atti  pubblici  formati,  agli
          atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture pri-
          vate  autenticate  dopo  la data di entrata in vigore della
          presente  legge,  nonche'  alle   scritture   private   non
          autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.
             Qualora  gli  enti  e le imprese indicati nei precedenti
          commi intendano trasferire alle condizioni, nei  termini  e
          con   i  benefici  ivi  indicati,  immobili  locati  devono
          comunicare il prezzo e le altre condizioni  di  vendita  al
          locatario  che  puo'  esercitare  il  diritto di prelazione
          entro il termine di sessanta giorni dal  ricevimento  della
          comunicazione.
             Qualora  l'acquirente  di  uno  degli immobili di civile
          abitazione, che risulti occupato per effetto  di  contratto
          di  locazione,  oggetto  delle cessioni e dei trasferimenti
          previsti  nel  primo  e  nel  secondo  comma  del  presente
          articolo  e  nell'art.  2,  receda dal contratto stesso, al
          locatario e' concesso  in  locazione  prioritariamente,  da
          parte  dei  soggetti gia' proprietari dell'alloggio ceduto,
          un altro alloggio, realizzato  mediante  il  reinvestimento
          effettuato a norma dell'art. 2, nello stesso comune dove e'
          sito l'immobile oggetto del contratto per il quale e' stato
          esercitato il diritto di recesso o in un comune confinante.
             Qualora  gli immobili acquistati ai sensi dei precedenti
          commi vengano successivamente ceduti  a  titolo  oneroso  o
          gratuito  prima  del decorso del termine di cinque anni dal
          loro acquisto, il competente ufficio  del  registro  presso
          cui  e'  stato  registrato  l'atto  di trasferimento che ha
          usufruito delle agevolazioni deve recuperare nei  confronti
          del soggetto che ha rivenduto l'immobile una penalita' pari
          alla  differenza  tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul
          valore aggiunto e quella agevolata nel caso  che  il  primo
          trasferimento  sia  stato  assoggettato  a tale tributo con
          l'aliquota ridotta del due per cento, ovvero  le  ordinarie
          imposte  del  registro, ipotecarie e catastali nel caso che
          per il trasferimento precedente tali  imposte  siano  state
          applicate  in  misura  ridotta.  Si  applicano altresi' gli
          interessi di mora di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29,
          e successive modificazioni.
             Le  disposizioni  agevolative  previste  dai  precedenti
          commi   primo   e   secondo   si   applicano   altresi'  ai
          trasferimenti  di  fabbricati  o  porzioni  di   fabbricato
          destinati  ad  abitazione non di lusso secondo i criteri di
          cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408,  e  suc-
          cessive  modificazioni,  effettuati  da persone fisiche che
          non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o  professione
          nei   confronti   di   persone  fisiche  a  condizione  che
          l'acquisto  avvenga  entro  il  31  dicembre  1983  e   che
          nell'atto  di  trasferimento il compratore dichiari, a pena
          di decadenza, di non possedere altro fabbricato o  porzione
          di   fabbricato  destinato  ad  abitazione  nel  comune  di
          residenza o in quello, se diverso, ove  svolge  la  propria
          attivita' prevalente, di adibirla a propria abitazione e di
          non aver usufruito delle agevolazioni previste dal presente
          comma;  in  caso  di  dichiarazione  mendace sono dovute le
          imposte nella misura ordinaria nonche' una sopratassa nella
          misura del  trenta  per  cento  delle  imposte  stesse.  Si
          applica  la  disposizione  dell'ultimo  periodo del secondo
          comma del presente articolo.
             L'ammontare  delle  plusvalenze  realizzate  mediante le
          cessioni e i trasferimenti effettuati alle condizioni e nei
          termini previsti dai commi primo  e  secondo  del  presente
          articolo  deve  essere  accantonato  e reinvestito nei modi
          indicati nelle lettere d)  ed  e)  del  secondo  comma  del
          successivo art. 2".
             Il  testo  dell'art. 3, comma 2, della legge n. 415/1991
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  -  legge finanziaria 1992) e' il
          seguente:  "2.  Agli  atti  pubblici  formati,  agli   atti
          giudiziari  pubblicati  o emanati ed alle scritture private
          autenticate successivamente al 31  dicembre  1991,  nonche'
          alle  scritture  private  non autenticate presentate per la
          registrazione  successivamente  alla  medesima   data,   si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  1  a 5
          dell'art. 2 del  decreto-legge  7  febbraio  1985,  n.  12,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985,
          n. 118, come modificate dall'art. 5- bis del  decreto-legge
          29  ottobre  1986,  n.  708, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 23 dicembre 1986,  n.  899,  a  condizione  che
          nell'atto  di  acquisto  il  compratore dichiari, a pena di
          decadenza, di non  possedere  nel  territorio  dello  Stato
          altro  fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad uso
          di  abitazione  e  di  non  aver   gia'   usufruito   delle
          agevolazioni  previste  dall'art.  1  della legge 22 aprile
          1982, n. 168, e dall'art. 2 del predetto  decreto-legge  n.
          12  del  1985,  nonche'  di  quelle  previste  dal presente
          comma".
             Il testo dell'art.  5,  commi  2  e  3,  dei  DD.LL.  n.
          14/1992,  n.    237/1992  e  n.  293/1992, recanti: "Misure
          urgenti  in  campo  economico   ed   interventi   in   zone
          terremotate", e' il seguente:
             "2.  Agli  atti  pubblici  formati, agli atti giudiziari
          pubblicati o emanati ed alle scritture private  autenticate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  nonche'  alle  scritture  private non autenticate
          presentate  per  la  registrazione   successivamente   alla
          medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi
          da  1 a 5 dell'art. 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n.
          12, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5  aprile
          1985,  n.    118,  come  modificate  dall'art.  5-  bis del
          decreto-legge 29 ottobre  1986,  n.  708,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23  dicembre  1986, n. 899, a
          condizione  che  nell'atto  di   acquisto   il   compratore
          dichiari,  a pena di decadenza, oltre quanto previsto nelle
          predette disposizioni, di non avere gia'  usufruito,  delle
          agevolazioni  previste  dall'art.  1  della legge 22 aprile
          1982, n. 168, dall'art.  2  del  decreto-legge  7  febbraio
          1985,  n.  12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
          aprile 1985, n. 118, nonche' di quelle  previste  dall'art.
          3,  comma  2,  della  legge 31 dicembre 1991, n. 415, e dal
          presente comma. Se gli immobili acquistati con  i  benefici
          previsti dal presente comma vengono ceduti a titolo oneroso
          o  gratuito  prima  del  decorso del termine di cinque anni
          dalla data dell'atto del  loro  acquisto,  sono  dovute  le
          imposte  di  registro,  ipotecaria e catastale nella misura
          ordinaria, con una  soprattassa  del  30  per  cento  delle
          imposte  stesse,  ovvero, se si tratta di cessioni soggette
          all'imposta sul valore aggiunto, e'  dovuta  una  penalita'
          pari  alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta
          sul valore aggiunto e quella agevolata,  aumentata  del  30
          per cento.
             3.  Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che
          sussistano tutte le condizioni  ed  i  requisiti  previsti,
          anche  per  gli  atti pubblici formati, gli atti giudiziari
          pubblicati o emanati e le scritture private autenticate dal
          1› gennaio 1992 sino alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto, se il contribuente, che non aveva potuto
          richiedere i benefici previsti dall'art. 3, comma 2,  della
          legge 31 dicembre 1991, n. 415, presenta istanza, a pena di
          decadenza  entro  un anno dalla data dell'atto, all'ufficio
          del registro competente, per usufruire delle agevolazioni e
          contestualmente dichiara,  ai  sensi  e  con  le  modalita'
          dell'art.   4  della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  la
          sussistenza delle condizioni e dei requisiti  indicati  dal
          comma 2; per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari
          pubblicati o emanati, le scritture private autenticate e le
          scritture  private  non  autenticate  gia'  sottoposti alla
          registrazione nel predetto periodo con l'assolvimento delle
          imposte in misura normale, si fa luogo  al  rimborso  delle
          medesime  imposte se il contribuente, sempre che sussistano
          le condizioni ed i requisiti sopra richiamati, con  istanza
          da presentarsi allo stesso ufficio presso il quale e' stato
          registrato  l'atto  di  acquisto, presenta la dichiarazione
          sostitutiva di cui al presente comma".
             Si riporta il testo dell'art. 2, commi 2 e 3,  del  D.L.
          n.       348/1992,   recante:   "Disposizioni   concernenti
          l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della
          ritenuta sugli interessi, premi ed altri  frutti  derivanti
          da  depositi  e  conti correnti interbancari, nonche' altre
          disposizioni tributarie e finanziarie":
             "2. Agli atti pubblici  formati,  agli  atti  giudiziari
          pubblicati  o emanati ed alle scritture private autenticate
          a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto,  nonche'  alle  scritture  private non autenticate
          presentate  per  la  registrazione   successivamente   alla
          medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi
          da  1 a 5 dell'art. 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n.
          12, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5  aprile
          1985,  n.    118,  come  modificate  dall'art.  5-  bis del
          decreto-legge 29 ottobre  1986,  n.  708,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23  dicembre  1986, n. 899, a
          condizione  che  nell'atto  di   acquisto   il   compratore
          dichiari,  a pena di decadenza, oltre quanto previsto nelle
          predette disposizioni, di non avere gia'  usufruito,  quale
          acquirente,  delle  agevolazioni previste dall'art. 1 della
          legge 22 aprile 1982, n. 168, dall'art. 2 del decreto-legge
          7 febbraio 1985,  n.  12,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  5  aprile  1985,  n.  118,  nonche' di quelle
          previste  dall'art.  3,  comma  2,  della legge 31 dicembre
          1991, n.  415,  e  dal  presente  comma.  Se  gli  immobili
          acquistati  con  i  benefici  previsti  dal  presente comma
          vengono ceduti  a  titolo  oneroso  o  gratuito  prima  del
          decorso del termine di cinque anni dalla data dell'atto del
          loro   acquisto,   sono  dovute  le  imposte  di  registro,
          ipotecaria e catastale  nella  misura  ordinaria,  con  una
          soprattassa  del 30 per cento delle imposte stesse, ovvero,
          se si tratta di cessioni soggette  all'imposta  sul  valore
          aggiunto,  e' dovuta una penalita' pari alla differenza tra
          l'aliquota ordinaria dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e
          quella agevolata, aumentata del 30 per cento.
             3.  Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che
          sussistano tutte le condizioni  ed  i  requisiti  previsti,
          anche  per  gli  atti pubblici formati, gli atti giudiziari
          pubblicati o emanati e  le  scritture  private  autenticate
          successivamente al 1› gennaio 1992, se il contribuente, che
          non  aveva potuto richiedere i benefici che erano stabiliti
          dall'art. 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415,
          presenta istanza, a pena di decadenza entro un  anno  dalla
          data  dell'atto,  all'ufficio  del registro competente, per
          usufruire delle agevolazioni e contestualmente dichiara, ai
          sensi e con le modalita' dell'art. 4 della legge 4  gennaio
          1968,   n.  15,  la  sussistenza  delle  condizioni  e  dei
          requisiti indicati dal  comma  2;  per  gli  atti  pubblici
          formati,  gli  atti  giudiziari  pubblicati  o  emanati, le
          scritture private autenticate e le  scritture  private  non
          autenticate gia' sottoposti alla registrazione nel predetto
          periodo con l'assolvimento delle imposte in misura normale,
          si  fa  luogo  al  rimborso  delle  medesime  imposte se il
          contribuente, sempre che  sussistano  le  condizioni  ed  i
          requisiti sopra richiamati, con istanza da presentarsi allo
          stesso  ufficio  presso il quale e' stato registrato l'atto
          di acquisto, presenta la dichiarazione sostitutiva  di  cui
          al presente comma".
             Si  trascrive  il  testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 del
          D.L. n.   388/1992, recante: "Disposizioni  in  materia  di
          imposte  sui  redditi  e  sui  trasferimenti di immobili di
          civile abitazione e  per  la  soppressione  della  ritenuta
          sugli   interessi,  premi  ed  altri  frutti  derivanti  da
          depositi  e  conti  correnti  interbancari,  nonche'  altre
          disposizioni tributarie":
             "2.  Agli  atti  pubblici  formati, agli atti giudiziari
          pubblicati o emanati ed alle scritture private  autenticate
          a  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del presente
          decreto, nonche' alle  scritture  private  non  autenticate
          presentate   per   la  registrazione  successivamente  alla
          medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi
          da 1 a 5 dell'art. 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985,  n.
          12,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 5 aprile
          1985, n.    118,  come  modificate  dall'art.  5-  bis  del
          decreto-legge  29  ottobre  1986,  n.  708, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 23  dicembre  1986,  n.  899,  a
          condizione   che   nell'atto   di  acquisto  il  compratore
          dichiari,  a pena di decadenza, oltre quanto previsto nelle
          predette disposizioni, di non avere gia'  usufruito,  quale
          acquirente,  delle  agevolazioni previste dall'art. 1 della
          legge 22 aprile 1982, n. 168, dall'art. 2 del decreto-legge
          7 febbraio 1985,  n.  12,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  5  aprile  1985,  n.   118, nonche' di quelle
          previste dall'art. 3, comma  2,  della  legge  31  dicembre
          1991,  n.  415, dall'art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge
          21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20  maggio
          1992,  n.  293, dall'art. 2, commi 2 e 3, del decreto-legge
          24 luglio 1992, n.  348,  e  dal  presente  comma.  Se  gli
          immobili  acquistati  con  i benefici previsti dal presente
          comma vengono ceduti a titolo oneroso o gratuito prima  del
          decorso del termine di cinque anni dalla data dell'atto del
          loro   acquisto,   sono  dovute  le  imposte  di  registro,
          ipotecaria e catastale  nella  misura  ordinaria,  con  una
          soprattassa  del 30 per cento delle imposte stesse, ovvero,
          se si tratta di cessioni soggette  all'imposta  sul  valore
          aggiunto,  e' dovuta una penalita' pari alla differenza tra
          l'aliquota ordinaria dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e
          quella agevolata, aumentata del 30 per cento.
             3.  Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che
          sussistano tutte le condizioni  ed  i  requisiti  previsti,
          anche  per  gli  atti pubblici formati, gli atti giudiziari
          pubblicati o emanati e  le  scritture  private  autenticate
          successivamente al 1› gennaio 1992, se il contribuente, che
          non  aveva potuto richiedere i benefici che erano stabiliti
          dall'art. 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415,
          presenta istanza, a pena di decadenza entro un  anno  dalla
          data  dell'atto,  all'ufficio  del registro competente, per
          usufruire delle agevolazioni e contestualmente dichiara, ai
          sensi e con le modalita' dell'art. 4 della legge 4  gennaio
          1968,   n.  15,  la  sussistenza  delle  condizioni  e  dei
          requisiti indicati dal  comma  2;  per  gli  atti  pubblici
          formati,  gli  atti  giudiziari  pubblicati  o  emanati, le
          scritture private autenticate e le  scritture  private  non
          autenticate gia' sottoposti alla registrazione nel predetto
          periodo con l'assolvimento delle imposte in misura normale,
          si  fa  luogo  al  rimborso  delle  medesime  imposte se il
          contribuente, sempre che  sussistano  le  condizioni  ed  i
          requisiti sopra richiamati, con istanza da presentarsi allo
          stesso  ufficio  presso il quale e' stato registrato l'atto
          di acquisto, presenta la dichiarazione sostitutiva  di  cui
          al presente comma".
             Si  trascrive  infine il testo dell'art. 1, commi 2 e 3,
          del D.L. n.  455/1992, recante disposizioni in  materia  di
          imposte  sui  redditi,  sui  trasferimenti  di  immobili di
          civile abitazione, di termini per la definizione  agevolata
          delle situazioni o pendenze tributarie, per la soppressione
          della  ritenuta  sugli  interessi,  premi  ed  altri frutti
          derivanti  da  depositi  e  conti  correnti   interbancari,
          nonche' altre disposizioni tributarie:
             "2.  Agli  atti  pubblici  formati, agli atti giudiziari
          pubblicati o emanati ed alle scritture private  autenticate
          a  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del presente
          decreto, nonche' alle  scritture  private  non  autenticate
          presentate   per   la  registrazione  successivamente  alla
          medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi
          da 1 a 5 dell'art. 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985,  n.
          12,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 5 aprile
          1985, n.    118,  come  modificate  dall'art.  5-  bis  del
          decreto-legge  29  ottobre  1986,  n.  708, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 23  dicembre  1986,  n.  899,  a
          condizione   che   nell'atto   di  acquisto  il  compratore
          dichiari, a pena di decadenza, oltre quanto previsto  nelle
          predette  disposizioni,  di non avere gia' usufruito, quale
          acquirente, delle agevolazioni previste dall'art.  1  della
          legge 22 aprile 1982, n. 168, dall'art. 2 del decreto-legge
          7  febbraio  1985,  n.  12,  convertito, con modificazioni,
          dalla legge 5  aprile  1985,  n.  118,  nonche'  di  quelle
          previste  dall'art.  3,  comma  2,  della legge 31 dicembre
          1991, n. 415, dall'art. 5, commi 2 e 3,  dei  decreti-legge
          21  gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio
          1992, n. 293 dell'art. 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24
          luglio 1992, n. 348, dall'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-
          legge 24 settembre 1992, n. 388, e dal presente comma.   Se
          gli   immobili  acquistati  con  i  benefici  previsti  dal
          presente comma vengono ceduti a titolo oneroso  o  gratuito
          prima  del  decorso  del  termine di cinque anni dalla data
          dell'atto del loro acquisto,  sono  dovute  le  imposte  di
          registro,  ipotecaria  e  catastale nella misura ordinaria,
          con una soprattassa del 30 per cento delle imposte  stesse,
          ovvero,  se  si tratta di cessioni soggette all'imposta sul
          valore  aggiunto,  e'  dovuta  una  penalita'   pari   alla
          differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore
          aggiunto e quella agevolata, aumentata del 30 per cento. La
          disposizione prevista dal precedente periodo non si applica
          nel   caso   in   cui   il   contribuente,  entro  un  anno
          dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di
          cui al presente comma, proceda all'acquisto di altro  immo-
          bile da adibire a propria abitazione principale.
             3.  Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che
          sussistano tutte le condizioni  ed  i  requisiti  previsti,
          anche  per  gli  atti pubblici formati, gli atti giudiziari
          pubblicati o emanati e  le  scritture  private  autenticate
          successivamente al 1› gennaio 1992, se il contribuente, che
          non  aveva potuto richiedere i benefici che erano stabiliti
          dall'art. 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415,
          presenta istanza, a pena di decadenza entro un  anno  dalla
          data  dell'atto,  all'ufficio  del registro competente, per
          usufruire delle agevolazioni e contestualmente dichiara, ai
          sensi e con le modalita' dell'art. 4 della legge 4  gennaio
          1968,   n.  15,  la  sussistenza  delle  condizioni  e  dei
          requisiti indicati dal  comma  2;  per  gli  atti  pubblici
          formati,  gli  atti  giudiziari  pubblicati  o  emanati, le
          scritture private autenticate e le  scritture  private  non
          autenticate gia' sottoposti alla registrazione nel predetto
          periodo con l'assolvimento delle imposte in misura normale,
          si  fa  luogo  al  rimborso  delle  medesime  imposte se il
          contribuente, sempre che  sussistano  le  condizioni  ed  i
          requisiti sopra richiamati, con istanza da presentarsi allo
          stesso  ufficio  presso il quale e' stato registrato l'atto
          di acquisto, presenta la dichiarazione sostitutiva  di  cui
          al presente comma".
             (f) Il testo dall'art. 4 della legge n. 15/1968, recante
          "Norme   sulla   documentazione   amministrativa   e  sulla
          legalizzazione ed autenticazione di firme", e' il seguente:
             "Art.  4   (Dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di
          notorieta').    -  L'atto  di notorieta' concernente fatti,
          stati o qualita' personali che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
          a ricevere la  documentazione,  o  dinanzi  ad  un  notaio,
          cancelliere,   segretario  comunale,  o  altro  funzionario
          incaricato   dal   sindaco,   il   quale   provvede    alla
          autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle
          modalita' di cui all'art. 20".
             (g)  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  del  D.L.  n.
          333/1992, recante "Misure urgenti per il risanamento  della
          finanza pubblica", come modificato dal presente decreto:
             "Art.  7.  - 1. Per l'anno 1992 e' istituita una imposta
          straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati e delle
          aree fabbricabili individuate negli  strumenti  urbanistici
          vigenti,  siti  nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso
          destinati,  ivi  compresi  quelli  alla  cui  produzione  o
          scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, posseduti alla
          data di entrata in vigore del presente decreto.
             2.  Soggetto  passivo  dell'imposta  e'  il proprietario
          dell'immobile ovvero il titolare del diritto di  usufrutto,
          uso  o  abitazione sullo stesso, anche se non residente nel
          territorio    dello    Stato;    l'imposta    e'     dovuta
          proporzionalmente alla quota di possesso. Non sono soggetti
          passivi  lo  Stato,  le  regioni, le province, i comuni, le
          comunita' montane, i consorzi tra detti enti  e  le  unita'
          sanitarie   locali,   le  istituzioni  sanitarie  pubbliche
          autonome di cui all'art. 41 della legge 23  dicembre  1978,
          n. 833, e gli istituti autonomi case popolari.
             3.  L'imposta  e' stabilita nella misura del 3 per mille
          del  valore  dei  fabbricati  e  delle  aree   fabbricabili
          individuate  negli strumenti urbanistici vigenti. Il valore
          e' costituito, per i fabbricati  iscritti  in  catasto,  da
          quello  che  risulta applicando all'ammontare delle rendite
          catastali determinate dall'amministrazione  del  catasto  e
          dei  servizi  tecnici  erariali  a  seguito della revisione
          generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze
          20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  31
          del  7  febbraio  1990, un moltiplicatore pari a 100 per le
          unita' immobiliari classificate o classificabili nei gruppi
          catastali A, B e C, con esclusione delle categorie  A/10  e
          C/1, pari a 50 per quelle classificate o classificabili nel
          gruppo  D  non  possedute  nell'esercizio d'impresa e nella
          categoria  A/10,  e  pari  a  34  per quelle classificate o
          classificabili nella  categoria  C/1.  Per  determinare  il
          valore  dei fabbricati non ancora iscritti in catasto si fa
          riferimento alla rendita delle unita' immobiliari similari.
          Per le unita' immobiliari urbane  direttamente  adibite  ad
          abitazione  principale del possessore e dei suoi familiari,
          l'imposta e' stabilita nella misura del  2  per  mille  del
          valre determinato ai sensi del presente comma, diminuito di
          50  milioni  di  lire.   Per unita' imobiliare direttamente
          adibita ad abitazione  principale  deve  intendersi  quella
          nella  quale  il  contribuente  che la possiede a titolo di
          proprieta', usufrutto o  altro  diritto  reale,  e  i  suoi
          familiari, dimorano abitualmente. Per le unita' immobiliari
          classificate   o  classificabili  nel  gruppo  D  possedute
          nell'esercizio   d'impresa,   il   valore   e'   costituito
          dall'ammontare,  al  lordo delle quote di ammortamento, che
          risulta dalle scritture contabili  applicando  per  ciascun
          anno  di  formazione  dello stesso i seguenti coefficienti:
          1992: 1,02; 1991:  1,03; 1990: 1,05;1989: 1,10; 1988: 1,15;
          1987: 1,20; 1986: 1,30; 1985: 1,40; 1984: 1,50;  1983:1,60;
          1982   e   precedenti:   1,70.  Per  le  aree  fabbricabili
          individuate negli strumenti urbanistici vigenti, il  valore
          e' costituito dal valore venale in comune commercio ovvero,
          per  le  aree  destinate ad attivita' di pubblica utilita',
          dall'ammontare  delle  indennita'  che  gli  enti  pubblici
          competenti  per lo svolgimento delle attivita' stesse hanno
          corrisposto o devono corrispondere.   3-bis.  L'imposta  e'
          ridotta  del  50  per  cento  per  i  fabbricati dichiarati
          inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
             4. Sono esenti dalla imposta:
               a) le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali  di
          cui  all'art. 39 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917;
               b) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio
          del  culto,  purche'  compatibile con le disposizioni degli
          articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
               c)  i  fabbricati  di  proprieta'  della  Santa   Sede
          indicati  negli  articoli  13,  14,  15  e  16 del Trattato
          lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con  la  legge
          27 maggio 1929, n. 810;
               d)  i  fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i
          quali  e'  prevista  l'esenzione  dall'imposta  locale  sul
          reddito  dei  fabbricati  in base ad accordi internazionali
          resi esecutivi in Italia;
               e) i fabbricati posseduti dagli enti indicati all'art.
          87, comma 1, lettera  c),  del  citato  testo  unico  delle
          imposte   sui  redditi,  non  aventi  finalita'  di  lucro,
          destinati  esclusivamente  allo  svolgimento  di  attivita'
          istituzionali di carattere didattico;
               f) i fabbricati recuperati al fine di essere destinati
          alle  attivita'  assistenziali di cui alla legge 5 febbraio
          1992, n. 104;
               g)  i  fabbricati con destinazione ad usi culturali di
          cui all'art.  5-  bis  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   29   settembre  1973,  n.  601,  e  successive
          modificazioni;
               h) i fabbricati classificati  o  classificabili  nelle
          categorie catastali da E/1 ad E/9.
               i)  i  fabbricati  e  le aree fabbricabili, nonche' le
          quote di essi, appartenenti ai soggetti che  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto risultano sottoposti
          a  fallimento,  a  liquidazione  coatta  amministrativa o a
          concordato preventivo con cessione di beni.   i-  bis)  gli
          immobili  utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma
          1, lettera c), del testo unico delle imposte  sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre  1986,  n.  917,   e   successive   modificazioni,
          destinati  esclusivamente  allo  svolgimento  di  attivita'
          istituzionali di carattere assistenziale e sanitario.
             5. L'imposta e' riscossa mediante versamento diretto con
          le modalita' previste ai fini delle imposte sui redditi. Il
          versamento deve essere effettuato  nel  mese  di  settembre
          1992.  Tuttavia  il versamento puo' essere effettuato entro
          il 15 dicembre 1992; in tal caso le somme versate oltre  il
          30  settembre 1992 devono essere maggiorate del 3 per cento
          a titolo di interessi, senza applicazione di soprattasse.
             6.  Per   l'anno   1992   e'   istituita   una   imposta
          straordinaria  sull'ammontare dei depositi bancari, postali
          e presso istituti e sezioni per il credito a medio termine,
          conti  correnti,  depositi  a  risparmio   e   a   termine,
          certificati  di  deposito,  libretti e buoni fruttiferi, da
          chiunque detenuti; sono esclusi buoni postali fruttiferi, i
          libretti di risparmio di previdenza indicati all'art.   41,
          comma primo, della legge 7 agosto 1982, n. 526; la raccolta
          interbancaria  e  intercreditizia,  nonche'  i depositi e i
          conti correnti intrattenuti dal Tesoro  presso  il  sistema
          bancario  e  l'amministrazione postale e quelli detenuti da
          rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia  o
          da   enti  e  organismi  internazionali  che  godono  della
          esenzione dalle imposte  sui  redditi.    L'amministrazione
          postale  e le aziende ed istituti di credito sono tenuti ad
          operare,  con  obbligo  di  rivalsa   nei   confronti   dei
          correntisti  e  depositanti,  una  ritenuta del 6 per mille
          commisurata  all'ammontare   risultante   dalle   scritture
          contabili alla data del 9 luglio 1992. L'imposta e' versata
          entro il 15 settembre 1992 con le modalita' previste per il
          versamento  delle  ritenute  di  cui all'art.   26, secondo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600.
             7.  Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
          le sanzioni e i rimborsi delle imposte di cui  al  presente
          articolo,  nonche'  per  il  contenzioso  si  applicano  le
          disposizioni  previste  per  le  imposte  sui  redditi.  Le
          imposte  straordinarie di cui al presente articolo non sono
          indeducibili ai fini delle imposte sui redditi".
             (h)  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8  del  D.Lgs n.
          504/1992,  recante:  "Riordino  della  finanza  degli  enti
          territoriali,  a  norma  dell'articolo  4  della  legge  23
          ottobre 1992, n. 421":
             "Art. 8 (Riduzioni e detrazioni  dell'imposta)  .  -  1.
          L'imposta  e'  ridotta  del  50  per cento per i fabbricati
          dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e   di   fatto   non
          utilizzati,  limitatamente  al periodo dell'anno durante il
          quale sussistono dette condizioni.
             2.  Dalla  imposta  dovuta  per   l'unita'   immobiliare
          direttamente  adibita ad abitazione principale del soggetto
          passivo  si  detraggono,  fino  alla  concorrenza  del  suo
          ammontare,  lire  180.000  rapportate  al periodo dell'anno
          durante il quale si protrae tale destinazione; se  l'unita'
          immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
          soggetti passivi la detrazione spetta a  ciascuno  di  essi
          proporzionalmente  alla  quota per la quale la destinazione
          medesima si verifica. Per abitazione principale si  intende
          quella  nella  quale  il  contribuente,  che  la possiede a
          titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e  i
          suoi familiari dimorano abitualmente.
             3.  La  disposizione  di cui al comma 2 si applica anche
          per le unita' immobiliari,  appartenenti  alle  cooperative
          edilizie  a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione
          principale dei soci assegnatari".
             (i) la legge n.  47/1985  reca:  "Norme  in  materia  di
          controllo  dell'attivita'  urbanistico-edilizia,  sanzioni,
          recupero e sanatoria delle opere abusive".
             Si  trascrive  il  testo  del  relativo  art.  52,  come
          modificato  dall'art.  4 del D.L. 20 novembre 1985, n. 656,
          convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780:
             "Art. 52 (Iscrizione al catasto) . - Alla domanda per il
          rilascio del certificato di abitabilita'  o  di  agibilita'
          deve  essere  allegata copia della dichiarazione presentata
          per la iscrizione in catasto, redatta in  conformita'  alle
          disposizioni  dell'art. 6 del regio decreto-legge 13 aprile
          1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.
             Le opere ultimate entro la data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge  che  non  siano  state  iscritte al
          catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono essere
          denunciate, ai sensi  degli  articoli  3  e  20  del  regio
          decreto-legge   13   aprile  1939,  n.  652,  e  successive
          modificazioni  e   integrazioni,   entro   novanta   giorni
          dall'entrata   in   vigore  della  presente  legge,  previa
          corresponsione dei diritti  dovuti  nella  misura  vigente.
          Per le dichiarazioni di cui al comma precedente, presentate
          successivamente  al  31  dicembre  1986, l'ammenda prevista
          dall'art. 31 del regio decreto-legge  13  aprile  1939,  n.
          652,  convertito,  con modificazioni, nella legge 11 agosto
          1939, n.  1249, e successive modificazioni e  integrazioni,
          e' elevata a lire duecentocinquantamila".
            Il  termine  per  la denuncia per l'iscrizione al catasto
          urbano ovvero per le variazioni non  registrate,  e'  stato
          prorogato  successivamente:1) al 31 dicembre 1985 dell'art.
          1  del  D.L.  23  aprile  1985,  n.  146,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298; 2) al 31
          dicembre  1986  dall'art.  1  del D.L. 20 novembre 1985, n.
          656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780; 3) al
          30 giugno 1989 dall'art. 1 del D.L. 12 gennaio 1988, n.  2,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988,
          n. 68; 4) al 31 dicembre 1989 dall'art. 9  della  legge  10
          febbraio  1989,  n. 48; 5) al 31 dicembre 1991 dall'art. 12
          della legge 31 maggio 1990, n.  128, con l'applicazione  di
          tutte   le   procedure   tecnico-amministrative  in  vigore
          all'atto della promulgazione della citata legge 28 febbraio
          1985, n. 47; 6) al 31 dicembre 1992 dall'art. 3, comma  13,
          del  D.L.    30  dicembre  1991,  n.  417,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 6  febbraio  1992,  n.  66,  con
          applicazione  delle medesime procedure richiamate dall'art.
          12  della  legge  n.  128/1992;  7)  al  31  dicembre  1993
          dall'art.  14,  comma  4- bis, del D.L. 18 gennaio 1993, n.
          8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  marzo
          1993, n. 68, e dal decreto qui pubblicato.