AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1, comma 1), contiene anche altre disposizioni (art. 1, comma 2, e articoli 2 e 3) il cui testo e' riportato in appendice. Art. 1. 1. L'articolo 129, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (a) , deve intendersi applicabile anche per la determinazione del reddito imponibile delle unita' immobiliari urbane non di lusso, secondo i criteri di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408 (b) , direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, quando il canone che sarebbe ritraibile, per effetto di regimi di determinazione legale, dalla locazione di tali unita', ridotto del 25 per cento, risulti inferiore per oltre un quinto al reddito medio ordinario risultante dall'applicazione delle tariffe d'estimo di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991, supplemento straordinario n. 9 (c) ; in tale caso il reddito imponibile e' determinato in misura pari a quella del canone ritraibile ridotto del 25 per cento. Per le unita' immobiliari site nella citta' di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la presente disposizione si applica con riferimento al canone ritraibile ridotto del 40 per cento. Per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. 2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, come modificate dall'articolo 5-bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899 (d) , a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, (( di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione e di volerlo adibire a propria abitazione principale, anche avendo )) gia' usufruito, quale acquirente, delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, dall'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, nonche' di quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, dall'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455 (e) , e dal presente comma. Se gli immobili acquistati con i benefici previsti dal presente comma vengono ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'atto del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, con una soprattassa del 30 per cento delle imposte stesse, ovvero, se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, e' dovuta una penalita' pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del 30 per cento. La disposizione prevista dal precedente periodo non si applica nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente comma, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che sussistano tutte le condizioni ed i requisiti previsti, anche per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate successivamente al 1 gennaio 1992, se il contribuente, che non aveva potuto richiedere i benefici che erano stabiliti dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415 (e), presenta istanza, a pena di decadenza entro un anno dalla data dell'atto, all'ufficio del registro competente, per usufruire delle agevolazioni e contestualmente dichiara, ai sensi e con le modalita' dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (f), la sussistenza delle condizioni e dei requisiti indicati dal comma 2; per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati, le scritture private autenticate e le scritture private non autenticate gia' sottoposti alla registrazione nel predetto periodo con l'assolvimento delle imposte in misura normale, si fa luogo al rimborso delle medesime imposte se il contribuente, sempre che sussistano le condizioni ed i requisiti sopra richiamati, con istanza da presentarsi allo stesso ufficio presso il quale e' stato registrato l'atto di acquisto, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui al presente comma. 4. All'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (g), sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: " 3- bis. L'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati."; b) nel comma 4 e' aggiunta la seguente lettera: " i- bis) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (a) , destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' istituzionali di carattere assistenziale e sanitario.". (( 4-bis. Le persone fisiche non residenti del territorio )) (( dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta )) (( comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 )) (( dicembre 1992, n. 504 (h), in unica soluzione entro la scadenza )) (( del mese di dicembre prevista dal medesimo decreto, con )) (( applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento. Non )) (( si applicano, altresi', le sanzioni nei confronti dei predetti )) (( soggetti che effettuano, entro la data del 15 dicembre 1993, il )) (( versamento dell'imposta straordinaria immobiliare di cui )) (( all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. )) (( 359 (g); in tal caso sono dovuti gli interessi nella misura )) (( sopra indicata. )) (( 4-ter. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma )) (( 3, quarto periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. )) (( 359 (g), e dell'articolo 8, comma 2, del decreto )) (( legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (h), per i cittadini )) (( italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera )) (( direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' )) (( immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in )) (( Italia, a condizione che non risulti locata. )) 5. A decorrere dal periodo di imposta per il quale non e' ancora scaduto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, e' abrogato il comma 4 dell'articolo 38 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a). (( 5-bis. A decorrere dal periodo d'imposta per il quale non e' )) (( ancora scaduto, alla data di entrata in vigore del presente )) (( decreto, il termine per la presentazione della dichiarazione )) (( dei redditi, al comma 5 dell'articolo 38 del testo unico delle )) (( imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della )) (( Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a), dopo le parole: )) (( "all'ufficio delle imposte" sono inserite le seguenti: "ed al )) (( comune ove e' ubicato l'immobile". )) (( 5-ter. Il termine stabilito dal secondo comma )) (( dell'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e )) (( successive modificazioni, da ultimo prorogato al 31 dicembre )) (( 1992 dall'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre )) (( 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 )) (( febbraio 1992, n. 66 (i), e' differito al 31 dicembre 1993. ))
(a) Si trascrivono, secondo l'ordine progressivo degli articoli, le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, modificate o alle quali il presente articolo fa rinvio: "Art. 38 (come modificato dal presente articolo) (Unita' immobiliari non locate). - 1. Il reddito determinato a norma dei precedenti articoli e' ridotto all'80 per cento per le unita' immobiliari, non adibite all'uso del possessore o di suoi familiari, rimaste non locate per l'intero periodo di imposta per cause non dipendenti dalla volonta' del possessore. 2. Il reddito e' ridotto al 20 per cento: a) per le unita' immobiliari ad uso di abitazione di nuova costruzione, limitatamente al periodo di diciotto mesi dalla data del certificato di abitabilita' o, in mancanza, dalla data in cui sono divenute abitabili; b) per le unita' immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validita' del provvedimento. 3. Se le unita' immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o di suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o da suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito e' aumentato di un terzo. 4. (Soppresso). 5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che il contribuente denunci all'ufficio delle imposte ed al comune ove e' ubicato l'immobile lo stato di non locazione entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e che ne attesti la durata nella dichiarazione dei redditi". "Art. 87 (Soggetti passivi) , comma 1, lettera c). - 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche: a)-b) (omissis) ; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali;". "Art. 129 (Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici), comma 2 (come sostituito dall'art. 11, comma 1, lettera h), legge n. 413/1991). - Per i fabbricati dati in locazione, qualora per effetto di regimi legali di determinazione del canone questo, ridotto del 25 per cento, risulta inferiore per oltre un quinto al reddito medio ordinario di cui al comma 1 dell'art. 34, il reddito imponibile e' determinato dal canone di locazione ridotto del 25 per cento. Per i fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, l'importo massimo deducibile di cui sopra e' determinato nella misura forfetaria del 40 per cento". (b) La legge n. 408/1949 reca: "Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie". L'art. 13 di detta legge prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze, con il quale debbono essere fissate le caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso. Con D.M. 2 agosto 1969 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969) si e' provveduto, da ultimo, a determinare dette caratteristiche. (c) Il suppl. straord. n. 9 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 229 del 30 settembre 1991, pubblica il D.M. 27 settembre 1991 con il quale sono state determinate le tariffe di estimo delle unita' immobiliari urbane per l'intero territorio nazionale, in attuazione di quanto disposto con D.M. 20 gennaio 1990. Il supplemento e' suddiviso in 95 fascicoli, ognuno dei quali riporta le tariffe di estimo relative a ciascuna provincia. (d) Si trascrive il testo dell'art. 2 del D.L. n. 12/1985 recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa: "Art. 2 (Norme fiscali per l'edilizia abitativa) . - 1. Fino al 31 dicembre 1985, i trasferimenti a titolo oneroso, effettuati nei confronti di persone fisiche da soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, indipendentemente dalla data della loro costruzione, sono soggetti all'imposta di registro del due per cento ed alle imposte fisse ipotecarie e catastali, a condizione che l'immobile acquistato sia ubicato nel comune ove l'acquirente ha la propria residenza o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attivita' o, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello nel quale ha sede l'impresa da cui dipende e che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione nel comune ove e' situato l'immobile acquistato, di volerlo adibire a propria abitazione e di non aver gia' usufruito delle agevolazioni previste dal presente comma. In caso di dichiarazione mendace sono dovute le imposte nella misura ordinaria nonche' una soprattassa del trenta per cento delle imposte stesse. Le disposizioni del presente comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. 2. Fino al 31 dicembre 1985, sono soggetti all'aliquota del due per cento dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al citato decreto ministeriale 2 agosto 1969, indipendentemente dalla data delle loro costruzione, effettuate, alle condizioni previste dal comma 1, da soggetti diversi dalle imprese costruttrici nei confronti di persone fisiche, ovvero di cooperative e loro consorzi aventi i requisiti indicati all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, costituite da persone fisiche per la costruzione o l'acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione. 3. Sono soggette alla stessa aliquota del due per cento della imposta sul valore aggiunto le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui al citato decreto ministeriale 2 agosto 1969, costruiti anteriormente al 18 luglio 1949, effettuate, nei termini ed alle condizioni previste nel comma 1, da imprese costruttrici nei confronti di persone fisiche, ovvero delle cooperative e loro consorzi di cui al precedente comma. 4. In caso di dichiarazione mendace l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati gli atti di cessione di cui ai commi 2 e 3 deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalita' pari alla differenza fra l'aliquota del diciotto per cento dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del trenta per cento. 5. Per gli incrementi di valore conseguenti alle cessioni e ai trasferimenti effettuati ai sensi dei commi precedenti, l'imposta di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e suc- cessive modificazioni, e' ridotta al cinquanta per cento indipendentemente dalla data di costruzione dei fabbricati o delle porzioni di fabbricati. 6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 400 miliardi per l'anno finanziario 1985, si provvede, quanto a lire 300 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata per il detto anno finanziario dalla legge 16 maggio 1984, n. 138, e, quanto a lire 100 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6805 del medesimo stato di previsione. 7. L'aumento previsto dall'art. 8 della legge 22 aprile 1982, n. 168, ai fini della determinazione del reddito delle unita' immobiliari destinate ad uso di abitazione ubicate nei comuni indicati nel medesimo art. 8, e' stabilito nella misura del 300 per cento. 8. Le disposizioni dell'art. 8 della legge 22 aprile 1982, n. 168, come modificate dal precedente comma 7, si applicano, altresi', ai fini della determinazione del reddito delle unita' immobiliari destinate ad uso di abitazione ubicate nei comuni di cui al successivo art. 5. 9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 7 e 8 hanno effetto dal periodo d'imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1984. 9- bis. Qualora gli enti e le imprese indicati nel primo e nel secondo comma dell'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, intendano trasferire, alle condizioni e con i tempi ivi indicati, entro il termine del 31 dicembre 1985, immobili locati, devono comunicare il prezzo e le altre condizioni di vendita al locatario che puo' esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. 9- ter. Per le vendite di beni immobili posti in essere nei territori extra doganali di Campione e Livigno dai soggetti indicati nei precedenti commi 2 e 3, si applicano l'imposta di registro con l'aliquota del 2 per cento e le imposte fisse ipotecarie e catastali". Si riporta inoltre il testo dell'art. 5- bis del D.L. n. 708/1986 recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative: "Art. 5- bis. - 1. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e quelle di cui al comma 9- bis dell'art. 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1987. L'aliquota del 2 per cento ai fini dell'imposta di registro di cui ai commi 1 e 9- bis del predetto articolo e' elevata al 4 per cento. 2. Tale beneficio viene esteso ai cittadini italiani emigrati all'estero che acquistino la prima casa sul territorio italiano. 3. All'onere derivante dalle minori entrate di cui al comma 1, valutato per l'anno 1987 in lire 180 miliardi, si provvede con una corrispondente quota delle maggiori entrate, realizzate successivamente alla presentazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno medesimo, derivanti dai decreti del Presidente della Repubblica adottati ai sensi della legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". (e) Il testo dell'art. 1 della legge n. 168/1982, recante: "Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa", e' il seguente: "Art. 1. - Fino al 31 dicembre 1983, sono soggette all'aliquota del due per cento della imposta sul valore aggiunto stabilita dall'art. 8, primo comma, n. 1), del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, nonche' alle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa, le cessioni che comportano il trasferimento della proprieta' di fabbricati o porzioni di fabbricato, indipendentemente dalla data della loro costruzione, effettuate da enti pubblici previdenziali, da imprese di assicurazione e da imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale l'acquisto, la gestione e l'alienazione di immobili. Per le cessioni che comportano il trasferimento della proprieta' di immobili destinati ad uso di abitazione le agevolazioni si applicano a condizione che gli acquirenti siano persone fisiche che non acquistano nell'esercizio di impresa, arte o professione, ovvero coop- erative aventi i requisiti indicati all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, costituite da persone fisiche per la costruzione o l'acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione. Per le cessioni che comportano nei confronti di qualsiasi soggetto il trasferimento della proprieta' di immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione, le agevolazioni si applicano a condizione che gli immobili stessi siano ubicati in fabbricati di cui costituiscano una superficie non superiore al venticinque per cento di quella totale dei piani fuori terra. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1983, sono soggetti all'imposta di registro nella misura ridotta del due per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa i trasferimenti della proprieta' di fabbricati o porzioni di fabbricato di cui al comma precedente posti in essere nei termini e alle condizioni ivi previsti da enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole nei confronti di persone fisiche o di cooperative aventi i requisiti indicati nello stesso comma qualora venga trasferita la proprieta' di immobili destinati ad abitazione, nonche' nei confronti di qualsiasi soggetto nel caso di trasferimento della proprieta' di immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione sempreche' gli immobili stessi siano ubicati in fabbricati di cui costituiscano una superficie non superiore al venticinque per cento di quella totale dei piani fuori terra. La disposizione si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture pri- vate autenticate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data. Qualora gli enti e le imprese indicati nei precedenti commi intendano trasferire alle condizioni, nei termini e con i benefici ivi indicati, immobili locati devono comunicare il prezzo e le altre condizioni di vendita al locatario che puo' esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora l'acquirente di uno degli immobili di civile abitazione, che risulti occupato per effetto di contratto di locazione, oggetto delle cessioni e dei trasferimenti previsti nel primo e nel secondo comma del presente articolo e nell'art. 2, receda dal contratto stesso, al locatario e' concesso in locazione prioritariamente, da parte dei soggetti gia' proprietari dell'alloggio ceduto, un altro alloggio, realizzato mediante il reinvestimento effettuato a norma dell'art. 2, nello stesso comune dove e' sito l'immobile oggetto del contratto per il quale e' stato esercitato il diritto di recesso o in un comune confinante. Qualora gli immobili acquistati ai sensi dei precedenti commi vengano successivamente ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dal loro acquisto, il competente ufficio del registro presso cui e' stato registrato l'atto di trasferimento che ha usufruito delle agevolazioni deve recuperare nei confronti del soggetto che ha rivenduto l'immobile una penalita' pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata nel caso che il primo trasferimento sia stato assoggettato a tale tributo con l'aliquota ridotta del due per cento, ovvero le ordinarie imposte del registro, ipotecarie e catastali nel caso che per il trasferimento precedente tali imposte siano state applicate in misura ridotta. Si applicano altresi' gli interessi di mora di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni. Le disposizioni agevolative previste dai precedenti commi primo e secondo si applicano altresi' ai trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e suc- cessive modificazioni, effettuati da persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione nei confronti di persone fisiche a condizione che l'acquisto avvenga entro il 31 dicembre 1983 e che nell'atto di trasferimento il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione nel comune di residenza o in quello, se diverso, ove svolge la propria attivita' prevalente, di adibirla a propria abitazione e di non aver usufruito delle agevolazioni previste dal presente comma; in caso di dichiarazione mendace sono dovute le imposte nella misura ordinaria nonche' una sopratassa nella misura del trenta per cento delle imposte stesse. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del secondo comma del presente articolo. L'ammontare delle plusvalenze realizzate mediante le cessioni e i trasferimenti effettuati alle condizioni e nei termini previsti dai commi primo e secondo del presente articolo deve essere accantonato e reinvestito nei modi indicati nelle lettere d) ed e) del secondo comma del successivo art. 2". Il testo dell'art. 3, comma 2, della legge n. 415/1991 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1992) e' il seguente: "2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate successivamente al 31 dicembre 1991, nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'art. 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, come modificate dall'art. 5- bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere nel territorio dello Stato altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione e di non aver gia' usufruito delle agevolazioni previste dall'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, e dall'art. 2 del predetto decreto-legge n. 12 del 1985, nonche' di quelle previste dal presente comma". Il testo dell'art. 5, commi 2 e 3, dei DD.LL. n. 14/1992, n. 237/1992 e n. 293/1992, recanti: "Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate", e' il seguente: "2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'art. 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, come modificate dall'art. 5- bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, oltre quanto previsto nelle predette disposizioni, di non avere gia' usufruito, delle agevolazioni previste dall'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, dall'art. 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, nonche' di quelle previste dall'art. 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, e dal presente comma. Se gli immobili acquistati con i benefici previsti dal presente comma vengono ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'atto del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, con una soprattassa del 30 per cento delle imposte stesse, ovvero, se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, e' dovuta una penalita' pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del 30 per cento. 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che sussistano tutte le condizioni ed i requisiti previsti, anche per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate dal 1 gennaio 1992 sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, se il contribuente, che non aveva potuto richiedere i benefici previsti dall'art. 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, presenta istanza, a pena di decadenza entro un anno dalla data dell'atto, all'ufficio del registro competente, per usufruire delle agevolazioni e contestualmente dichiara, ai sensi e con le modalita' dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti indicati dal comma 2; per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati, le scritture private autenticate e le scritture private non autenticate gia' sottoposti alla registrazione nel predetto periodo con l'assolvimento delle imposte in misura normale, si fa luogo al rimborso delle medesime imposte se il contribuente, sempre che sussistano le condizioni ed i requisiti sopra richiamati, con istanza da presentarsi allo stesso ufficio presso il quale e' stato registrato l'atto di acquisto, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui al presente comma". Si riporta il testo dell'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. n. 348/1992, recante: "Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie e finanziarie": "2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'art. 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, come modificate dall'art. 5- bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, oltre quanto previsto nelle predette disposizioni, di non avere gia' usufruito, quale acquirente, delle agevolazioni previste dall'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, dall'art. 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, nonche' di quelle previste dall'art. 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, e dal presente comma. Se gli immobili acquistati con i benefici previsti dal presente comma vengono ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'atto del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, con una soprattassa del 30 per cento delle imposte stesse, ovvero, se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, e' dovuta una penalita' pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del 30 per cento. 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che sussistano tutte le condizioni ed i requisiti previsti, anche per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate successivamente al 1 gennaio 1992, se il contribuente, che non aveva potuto richiedere i benefici che erano stabiliti dall'art. 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, presenta istanza, a pena di decadenza entro un anno dalla data dell'atto, all'ufficio del registro competente, per usufruire delle agevolazioni e contestualmente dichiara, ai sensi e con le modalita' dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti indicati dal comma 2; per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati, le scritture private autenticate e le scritture private non autenticate gia' sottoposti alla registrazione nel predetto periodo con l'assolvimento delle imposte in misura normale, si fa luogo al rimborso delle medesime imposte se il contribuente, sempre che sussistano le condizioni ed i requisiti sopra richiamati, con istanza da presentarsi allo stesso ufficio presso il quale e' stato registrato l'atto di acquisto, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui al presente comma". Si trascrive il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 del D.L. n. 388/1992, recante: "Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie": "2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'art. 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, come modificate dall'art. 5- bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, oltre quanto previsto nelle predette disposizioni, di non avere gia' usufruito, quale acquirente, delle agevolazioni previste dall'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, dall'art. 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, nonche' di quelle previste dall'art. 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, dall'art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, dall'art. 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, e dal presente comma. Se gli immobili acquistati con i benefici previsti dal presente comma vengono ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'atto del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, con una soprattassa del 30 per cento delle imposte stesse, ovvero, se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, e' dovuta una penalita' pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del 30 per cento. 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che sussistano tutte le condizioni ed i requisiti previsti, anche per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate successivamente al 1 gennaio 1992, se il contribuente, che non aveva potuto richiedere i benefici che erano stabiliti dall'art. 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, presenta istanza, a pena di decadenza entro un anno dalla data dell'atto, all'ufficio del registro competente, per usufruire delle agevolazioni e contestualmente dichiara, ai sensi e con le modalita' dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti indicati dal comma 2; per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati, le scritture private autenticate e le scritture private non autenticate gia' sottoposti alla registrazione nel predetto periodo con l'assolvimento delle imposte in misura normale, si fa luogo al rimborso delle medesime imposte se il contribuente, sempre che sussistano le condizioni ed i requisiti sopra richiamati, con istanza da presentarsi allo stesso ufficio presso il quale e' stato registrato l'atto di acquisto, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui al presente comma". Si trascrive infine il testo dell'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. n. 455/1992, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni o pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie: "2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'art. 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, come modificate dall'art. 5- bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, oltre quanto previsto nelle predette disposizioni, di non avere gia' usufruito, quale acquirente, delle agevolazioni previste dall'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, dall'art. 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, nonche' di quelle previste dall'art. 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, dall'art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293 dell'art. 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, dall'art. 1, commi 2 e 3, del decreto- legge 24 settembre 1992, n. 388, e dal presente comma. Se gli immobili acquistati con i benefici previsti dal presente comma vengono ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'atto del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, con una soprattassa del 30 per cento delle imposte stesse, ovvero, se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, e' dovuta una penalita' pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del 30 per cento. La disposizione prevista dal precedente periodo non si applica nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente comma, proceda all'acquisto di altro immo- bile da adibire a propria abitazione principale. 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che sussistano tutte le condizioni ed i requisiti previsti, anche per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate successivamente al 1 gennaio 1992, se il contribuente, che non aveva potuto richiedere i benefici che erano stabiliti dall'art. 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, presenta istanza, a pena di decadenza entro un anno dalla data dell'atto, all'ufficio del registro competente, per usufruire delle agevolazioni e contestualmente dichiara, ai sensi e con le modalita' dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti indicati dal comma 2; per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati, le scritture private autenticate e le scritture private non autenticate gia' sottoposti alla registrazione nel predetto periodo con l'assolvimento delle imposte in misura normale, si fa luogo al rimborso delle medesime imposte se il contribuente, sempre che sussistano le condizioni ed i requisiti sopra richiamati, con istanza da presentarsi allo stesso ufficio presso il quale e' stato registrato l'atto di acquisto, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui al presente comma". (f) Il testo dall'art. 4 della legge n. 15/1968, recante "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme", e' il seguente: "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20". (g) Si riporta il testo dell'art. 7 del D.L. n. 333/1992, recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica", come modificato dal presente decreto: "Art. 7. - 1. Per l'anno 1992 e' istituita una imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, posseduti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Soggetto passivo dell'imposta e' il proprietario dell'immobile ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non residente nel territorio dello Stato; l'imposta e' dovuta proporzionalmente alla quota di possesso. Non sono soggetti passivi lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, i consorzi tra detti enti e le unita' sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e gli istituti autonomi case popolari. 3. L'imposta e' stabilita nella misura del 3 per mille del valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti. Il valore e' costituito, per i fabbricati iscritti in catasto, da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a 100 per le unita' immobiliari classificate o classificabili nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a 50 per quelle classificate o classificabili nel gruppo D non possedute nell'esercizio d'impresa e nella categoria A/10, e pari a 34 per quelle classificate o classificabili nella categoria C/1. Per determinare il valore dei fabbricati non ancora iscritti in catasto si fa riferimento alla rendita delle unita' immobiliari similari. Per le unita' immobiliari urbane direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, l'imposta e' stabilita nella misura del 2 per mille del valre determinato ai sensi del presente comma, diminuito di 50 milioni di lire. Per unita' imobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente. Per le unita' immobiliari classificate o classificabili nel gruppo D possedute nell'esercizio d'impresa, il valore e' costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i seguenti coefficienti: 1992: 1,02; 1991: 1,03; 1990: 1,05;1989: 1,10; 1988: 1,15; 1987: 1,20; 1986: 1,30; 1985: 1,40; 1984: 1,50; 1983:1,60; 1982 e precedenti: 1,70. Per le aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti, il valore e' costituito dal valore venale in comune commercio ovvero, per le aree destinate ad attivita' di pubblica utilita', dall'ammontare delle indennita' che gli enti pubblici competenti per lo svolgimento delle attivita' stesse hanno corrisposto o devono corrispondere. 3-bis. L'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. 4. Sono esenti dalla imposta: a) le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali di cui all'art. 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; c) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810; d) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; e) i fabbricati posseduti dagli enti indicati all'art. 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, non aventi finalita' di lucro, destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' istituzionali di carattere didattico; f) i fabbricati recuperati al fine di essere destinati alle attivita' assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104; g) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; h) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9. i) i fabbricati e le aree fabbricabili, nonche' le quote di essi, appartenenti ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano sottoposti a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo con cessione di beni. i- bis) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' istituzionali di carattere assistenziale e sanitario. 5. L'imposta e' riscossa mediante versamento diretto con le modalita' previste ai fini delle imposte sui redditi. Il versamento deve essere effettuato nel mese di settembre 1992. Tuttavia il versamento puo' essere effettuato entro il 15 dicembre 1992; in tal caso le somme versate oltre il 30 settembre 1992 devono essere maggiorate del 3 per cento a titolo di interessi, senza applicazione di soprattasse. 6. Per l'anno 1992 e' istituita una imposta straordinaria sull'ammontare dei depositi bancari, postali e presso istituti e sezioni per il credito a medio termine, conti correnti, depositi a risparmio e a termine, certificati di deposito, libretti e buoni fruttiferi, da chiunque detenuti; sono esclusi buoni postali fruttiferi, i libretti di risparmio di previdenza indicati all'art. 41, comma primo, della legge 7 agosto 1982, n. 526; la raccolta interbancaria e intercreditizia, nonche' i depositi e i conti correnti intrattenuti dal Tesoro presso il sistema bancario e l'amministrazione postale e quelli detenuti da rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia o da enti e organismi internazionali che godono della esenzione dalle imposte sui redditi. L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa nei confronti dei correntisti e depositanti, una ritenuta del 6 per mille commisurata all'ammontare risultante dalle scritture contabili alla data del 9 luglio 1992. L'imposta e' versata entro il 15 settembre 1992 con le modalita' previste per il versamento delle ritenute di cui all'art. 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 7. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi delle imposte di cui al presente articolo, nonche' per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Le imposte straordinarie di cui al presente articolo non sono indeducibili ai fini delle imposte sui redditi". (h) Si riporta il testo dell'art. 8 del D.Lgs n. 504/1992, recante: "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421": "Art. 8 (Riduzioni e detrazioni dell'imposta) . - 1. L'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. 2. Dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, lire 180.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. 3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari". (i) la legge n. 47/1985 reca: "Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive". Si trascrive il testo del relativo art. 52, come modificato dall'art. 4 del D.L. 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780: "Art. 52 (Iscrizione al catasto) . - Alla domanda per il rilascio del certificato di abitabilita' o di agibilita' deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformita' alle disposizioni dell'art. 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni. Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della presente legge che non siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono essere denunciate, ai sensi degli articoli 3 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa corresponsione dei diritti dovuti nella misura vigente. Per le dichiarazioni di cui al comma precedente, presentate successivamente al 31 dicembre 1986, l'ammenda prevista dall'art. 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni e integrazioni, e' elevata a lire duecentocinquantamila". Il termine per la denuncia per l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, e' stato prorogato successivamente:1) al 31 dicembre 1985 dell'art. 1 del D.L. 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298; 2) al 31 dicembre 1986 dall'art. 1 del D.L. 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780; 3) al 30 giugno 1989 dall'art. 1 del D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68; 4) al 31 dicembre 1989 dall'art. 9 della legge 10 febbraio 1989, n. 48; 5) al 31 dicembre 1991 dall'art. 12 della legge 31 maggio 1990, n. 128, con l'applicazione di tutte le procedure tecnico-amministrative in vigore all'atto della promulgazione della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47; 6) al 31 dicembre 1992 dall'art. 3, comma 13, del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, con applicazione delle medesime procedure richiamate dall'art. 12 della legge n. 128/1992; 7) al 31 dicembre 1993 dall'art. 14, comma 4- bis, del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e dal decreto qui pubblicato.